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Chiarimento

  • Spett.le Ente, In merito alla gara - procedura aperta - da voi pubblicata con CIG A035F73B44, sottoponiamo i seguenti quesiti: 1) Nel disciplinare di gara, a pag. 18 punto 16 OFFERTA TECNICA, viene richiesto che l`operatore economico inserisca nella Piattaforma, pena esclusione, i seguenti documenti: a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti; b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento; c) relazione unica con la separazione dei paragrafi relativi ai criteri e sub criteri. Dalla descrizione del contenuto che segue, nello stesso articolo, appare evidente che il documento di cui al punto a) è identico al documento al punto c). Si chiede quindi di confermare , che si tratti di refuso e che l’operatore economico debba compilare un solo documento come Relazione Tecnica dei servizi/forniture offerti e relativi ai criteri e sub-criteri di tipo discrezionale. In caso negativo, si chiede di specificare esaustivamente la differenza tra il contenuto del documento a) e il documento c). 2) Nel Capitolato speciale d’appalto, punto 5, in merito ai corrispettivi effettivi viene scritto quanto segue: “Le somme dovute a titolo di corrispettivo per la gestione delle attività relative al sistema sanzionatorio saranno contabilizzate al momento dell’incasso delle somme da parte dell’Ente per le somme opportunamente rendicontate nel gestionale, ovvero al momento della predisposizione delle liste di carico per l’avvio della riscossione coattiva da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni (nel caso di sanzioni non riscosse).” Mentre al punto 4 “CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO A BASE DI GARA” al primo capoverso viene scritto: per le attività di gestione ordinaria viene stabilito un compenso a base di gara soggetto a ribasso di €15,00 per ogni verbale comunque inserito e/o acquisito e lavorato. Si chiede di confermare che il corrispettivo a base d’asta di € 15,00 sia per ogni verbale comunque inserito e/o acquisito e lavorato e che quanto riportato al punto 5 su citato sia da considerare refuso. 3) Nel Capitolato speciale d’appalto al punto 7.5 viene scritto quanto segue: l’O.E. aggiudicatario, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dall`art. 6, ad: 5. anticipare per conto della Provincia le spese postali che saranno rimborsate secondo le modalità di cui all’articolo 5. Inoltre, nel Disciplinare di gara al punto 17 lettera c) viene scritto quanto segue: e) Il concorrente dovrà indicare altresì il prezzo per le spese di notifica per singola pratica che, in ogni caso non concorre alla formazione dell’offerta economica oggetto di valutazione. Si richiede conferma esplicita, che tali spese debbano essere indicate nell’offerta economica per ragioni contabili o altro necessario all’Ente, ma non siano comprese, ad alcun titolo, all’interno della remunerazione per la gestione del singolo atto di 15,00€ come base d’asta, e che verranno rimborsate interamente a fronte delle evidenze di spedizione e/o notifica fornite dal prestatore del servizio, secondo il costo comunicato per singola notifica. 4) Nel Capitolato speciale d’appalto al capitolo “GESTIONE DEL CONTENZIOSO” viene scritto quanto segue: L’aggiudicatario dovrà assistere il personale della Provincia di Pescara nello studio della pratica e nello sviluppo delle controdeduzioni e formazione delle note difensive, relativamente alle contravvenzioni elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio di cui al presente appalto contro le quali è stato proposto ricorso al Prefetto e gestito dagli Uffici della Provincia. La predetta assistenza dovrà essere garantita, relativamente ai ricorsi presentati dinanzi al Giudice di Pace, attraverso la gestione integrale del contenzioso (difesa in giudizio con spese a carico dell’aggiudicatario). Per una più giusta valutazione e stima delle risorse economiche necessarie si richiede all’Ente la specifica comunicazione del numero dei ricorsi, divisi per anno, relativi ad almeno gli ultimi 3 anni. 5) Nel Disciplinare di gara al punto 18.1 a pagina 21, all’interno della tabella “T” e più precisamente al criterio T-E “Gestione contenzioso”, viene scritto quanto segue: T-E) 1 - Accollo spese legali in caso di soccombenza nei giudizi per motivi correlati alle attrezzature o al servizio T-E) 2 - Mancata offerta dell’accollo Per una più giusta valutazione e stima delle risorse economiche necessarie si richiede all’Ente la specifica comunicazione del numero delle soccombenze nelle procedure di ricorso, divise per anno, relativamente ad almeno gli ultimi 3 anni 6) Nel Disciplinare di gara al punto 22, viene scritto quanto segue: Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare: in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ; Inoltre, al punto 16, viene scritto quanto segue: L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica. Articolo 3 che recita quanto segue: Il contratto collettivo applicato è COMMERCIO. Si richiede quindi di confermare che, come redatto, il rispetto delle cd. “clausola sociale” si riferisce solo ed esclusivamente all’applicazione del CCNL del COMMERCIO, o equivalente, al personale proprio dell’aggiudicatario che sarà in servizio presso l’Ente appaltante e si conferma quindi che NON deve essere assorbita nessuna eventuale risorsa già allocata sul servizio. 7) Nel Capitolato di gara al punto 9, viene scritto quanto segue: Fornitura a noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse di rilevamento elettronico delle infrazioni al C.d.S. sulle strade provinciali circa per la rilevazione della velocità istantanea e/o media (ex art. 142 del C.d.S.),; Invece, al punto 8, viene scritto quanto segue: ogni singola postazione seguendo l`ordine cronologico d`intervento di seguito riportato, in funzione del numero di eventi rilevati da ogni singolo dispositivo: • SS714 Km 6+000 in entrambe le direzioni (2 postazioni); • SS714 Km 7+500 in entrambe le direzioni (2 postazioni); • SP2 “Lungofino” al Km 11+200 (1 postazione). Nonché il corrispettivo per gli apparati riportato a base d’asta all’ Articolo 4 è pari a un totale annuo di € 240.000,00 che risulta essere per n. 5 postazioni. Si chiede di confermare che quanto riportato al punto 9 sia refuso e che le postazioni siano n. 5. In caso affermativo, si chiede inoltre che le n. 5 postazioni di cui sopra siano attualmente dedicate al rilevamento della velocità puntuale. In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti

    Domanda del: 28/12/2023 aggiornata il 28/12/2023
  • 1-  Il documento c) è una specificazione del contenuto della relazione tecnica di cui al punto a). Trattasi quindi di un unico documento.

    2- Il punto 5. del Capitolato precisa il momento in cui potrà essere fatturato il corrispettivo mentre il punto 4. indica l’importo del suddetto corrispettivo.

    3- Si conferma (come specificato nel disciplinare) che il prezzo per le spese di ogni singola pratica dovrà essere indicato nell’offerta economica ma non sarà oggetto di valutazione. Le spese postali verranno interamente rimborsate con le modalità di cui al punto 5) del Capitolato.

    4- / 5-  al momento la Provincia non ha alcun autovelox fisso sul territorio pertanto non è possibile fornire dati storici in quanto non disponibili. Ai fini della valutazione, si rimanda all’esperienza specifica di OO.EE. in forniture analoghe a quelle oggetto dell‘appalto

    6- Si conferma che le “clausole sociali” sono esclusivamente quelle indicate al punto 9) del disciplinare.

    7- Trattasi di refuso al punto 9) del Capitolato. Le postazioni sono n. 5  

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