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Chiarimento

  • Buongiorno, si richiede se è ammesso l`avvalimento per la categoria prevalente OS18 A class. V, grazie

    Domanda del: 27/09/2023 aggiornata il 27/09/2023
  • Premesso che il requisito cui si fa riferimento è esclusivamente quello dell’esecuzione dei lavori (non della progettazione) si riscontra che, sebbene la S.A. non abbia ritenuto  di avvalersi della facoltà di cui all’art.104 del  d.lgs. n.36 del 31.3.2023,  quindi non ha fissato limiti per l’avvalimento SOA lavori, per l’ammissione dei concorrenti che ricorrono a tale istituto, non si potrà prescindere da considerazioni sostanziali per le quali la giurisprudenza ha delineato un perimetro ben definito e che,  sinteticamente ma fondamentalmente, sono contenute nella DELIBERA ANAC N. 406 del 6.9.2022 di cui, al solo fine di chiarire meglio la risposta al quesito, si riportano alcuni passaggi.

    …..Considerato al riguardo che, per evitare che l’avvalimento dell’attestazione SOA si traduca in un mezzo per eludere il rigoroso sistema di qualificazione nel settore dei lavori pubblici, secondo l’unanime orientamento della giurisprudenza, esso è consentito ad una duplice condizione «a) che oggetto della messa a disposizione sia l’intero setting di elementi e requisiti che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell’attestazione SOA; b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile» (Adunanza Plenaria n. 22/2020).. ……………………… il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall`impresa ausiliaria. È stato, in particolare, affermato che, quando oggetto dell’avvalimento sia un’attestazione SOA di cui il concorrente sia privo, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l’attestazione da mettere a disposizione (Consiglio di Stato,  V, n. 2316/2017; Id., sez. V, n. 2226/2017), sicché è onere del concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto e, nel caso di specie, l’attestazione SOA, quale mero requisito astratto e valore cartolare, ma assume la specifica obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all`esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. Più specificamente, la giurisprudenza ritiene che, affinché si possa ritenere effettivamente acquisito il requisito mancante dell’attestazione SOA, occorre che il contratto di avvalimento, pur non dovendo spingersi necessariamente sino alla rigida quantificazione dei mezzi d`opera, all`esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione o alla indicazione numerica dello stesso personale, debba tuttavia almeno consentire ``l`individuazione delle esatte funzioni che l`impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all`impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione`` (Consiglio di Stato, IV, n. 3682/2017); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se ciò avvenga per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell`impresa ausiliata, dall`altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Consiglio di Stato, III, 30 giugno 2021, n. 4935/2021; V, n. 169/2022). L’avvalimento avente ad oggetto l`attestazione SOA, per non risolversi nel prestito di un valore astratto, deve cioè realizzare l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria, diversamente il contratto di avvalimento si risolverebbe in una scatola vuota, ossia in un trasferimento documentale cui non corrisponde alcun reale intervento dell’ausiliaria nell’esecuzione dell’appalto e, in definitiva, nell’affidamento dell’opera a un concorrente che si è dichiarato incapace di eseguirla nella sua interezza e che solo “formalmente” si è avvalso dell’attestazione richiesta (TAR Sicilia, Catania, I, n. 1364/2022);  Considerato, ulteriormente che, nel caso di analitica e specifica indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione, la stazione appaltante deve altresì valutarne, seguendo un approccio sostanzialistico, la congruità e la sufficienza ai fini dell’esecuzione del contatto (Parere di precontenzioso n. 14 del 7 gennaio 2021).

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