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Chiarimento

  • 1. Nell’eventualità si dovessero assumere le risorse con contratti tempo determinato, per poi procedere con lo staff leasing, si chiede conferma che l’aumento contributivo previsto dal Decreto Dignità non deve essere coperto dal margine di agenzia bensì aggiunti al costo del lavoro 2. Si chiede conferma se sono in essere accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato; 3. In merito alla clausola sociale si chiede di indicare l’APL che attualmente somministra i lavoratori. 4. se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato; 5. si chiede conferma che l’istituto dello staff leasing verrà applicato alle 22 risorse prossime al raggiungimento del limite temporale dei 24 mesi mentre le restanti 7 verranno assunte con contratto a tempo determinato 6. considerato che viene inserito nel costo del lavoro la voce irap, che per definizione è a carico del datore di lavoro, chiediamo che la stessa non venga inclusa nel costo orario 7. Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali; 8. stante l`indiscussa facoltà di recesso spettante all`Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 9. in riferimento ai costi del lavoro indicati nei documenti di gara, pare che per questi siano state prese a riferimento esclusivamente le voci retributive e contributive proprie dei dipendenti diretti dell’Utilizzatore. Tuttavia, per normativa vigente, le Agenzie per il Lavoro devono far riferimento sia al CCNL in uso presso l’Utilizzatore, sia al CCNL proprio delle Agenzie per il Lavoro che ha delle proprie peculiarità e voci ulteriori (es. contributi obbligatori per FormaTemp ed Ebitemp). Si sottolinea, inoltre, che la corretta quantificazione del costo del lavoro risponde alla necessità, da un lato, di garantire la par condicio dei concorrenti consentendo loro di formulare un’offerta a parità di condizioni e, dall’altro, di consentire a codesta spett. le Stazione Appaltante di individuare l’offerta effettivamente migliore. Per tale ragione, si chiede cortese verifica e corretta quantificazione del costo del lavoro inserito all’interno della legge di gara, che risulta non allineato agli attuali costi di legge; 10. Con riferimento ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell’ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro). Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti 11. Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati. 12. in merito all’applicazioni delle Penali si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito; 13. si chiede se venga valutata favorevolmente l’apertura di un temporary office nel comune di Montesilvano  14. in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l`utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, si chiede di confermare che il margine di agenzia offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie / ex festività e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, 15. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 16. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l`utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;  17. Si chiede di confermare, nel rispetto della normativa di settore, che: • eventuali risoluzioni del rapporto contrattuale non possano avvenire se non decorsi minimo 12 mesi e con un preavviso di 2 mesi nel rispetto delle previsioni ex art. 1373 codice civile; • La società utilizzatrice nulla dovrà a Job Italia in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di assunzione diretta dello stesso; • Qualora il Cliente intenda rescindere il contratto nel corso dei primi 12 mesi si impegna a corrispondere a Job Italia l’intero corrispettivo contrattualmente pattuito fino dalla data di cessazione fino al raggiungimento del 12mo mese oltre che la penalità di risoluzione anticipata pari a € 5.000,00. • Decorsi i primi 12 mesi in caso di recesso, risoluzione anticipata del contratto o in caso di richiesta del Cliente di terminare le missioni lavorative di uno o più dipendenti assunti a tempo indeterminato, il Cliente si impegna a corrispondere 5.000,00 per ciascun dipendente in missione, salvo che la richiesta di risoluzione non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente o in caso di dimissioni volontarie del lavoratore. • Nei casi di risoluzione anticipata, sarà inoltre richiesto il rimborso del ticket NASPI (salvo che la richiesta di risoluzione non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente) • In caso di mancato pagamento nei termini previsti anche di una sola fattura, Job Italia addebiterà gli interessi moratori calcolati applicando un tasso pari all’interesse legale vigente di tempo in tempo. • L’eventuale periodo durante il quale il lavoratore somministrato non presterà attività lavorativa, percependo l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà fatturato alla tariffa oraria di € 7,00, nulla sarà dovuto dal cliente per i periodi di disponibilità successivi alla cessazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, si potrà richiedere il ricorso all’indennità di disponibilità nei primi 12 mesi di contratto sempre che il lavoratore ne abbia acquisito il diritto in base a quanto disposto dalla contrattazione di settore delle agenzie in somministrazione in vigore. 22. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell`ambito dell`organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l`AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell`art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell`eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull`Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all`impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione.

    Domanda del: 24/06/2024 aggiornata il 24/06/2024
  • 1- Si conferma nei termini previsti dal Capitolato Speciale del presente appalto e da quanto disposto dal citato Decreto dignità. 2- Non sono in essere accordi integrativi di secondo livello riguardanti il personale previsto dal Capitolato speciale della presente gara. 3- Si rimanda alla risposta precedente. 4- Gli allegati non vengono considerati al fine del computo complessivo delle pagine. 5- E’ prevista, come da deliberazione numero 20 del 24.04.2024 del CdA dell’Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, l’assunzione di numero 29 unità di personale in modalità staff leasing. 6- Si rimanda alla risposta precedente. 7- Data la eterogeneità di profili e mansioni delle 29 risorse umane previste dal presente appalto, non si determinerà l’uniformità della settimana lavorativa per tutti. Pertanto in alcuni casi saranno 5 giorni settimanali in altri 6. Tutto ciò fermo restando quanto previsto dai CCNL Uneba e CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro. 8 / 9 / 10 - Si rimanda alla risposta precedente. 11. Si, nei termini previsti dalla normativa vigente del campo. 12. La S.A. si attiene alla normativa vigente del campo. 13. Si rimanda alla risposta precedente. 14- Si conferma che il margine di agenzia sarà calcolato sul costo del lavoro. Il costo del lavoratore sarà quindi la somma del costo orario, paragonabile a un medesimo profilo / livello assunto direttamente, più il margine di copertura costi / guadagno dell’agenzia interinale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa citata nella domanda.15- Si conferma il rispetto di quanto disposto dal CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro e dal CCNL Uneba vigenti. 16- Si conferma quanto elaborato nella domanda, dall’art.33 comma 2 del D.Lgs. 81/15 e della nota n.24/2023. 17- Si conferma quanto affermato nella domanda, nei limiti dei dettati normativi di settore, delle interpretazioni, prassi e giurisprudenza.

     

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