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Chiarimento

  • 1- Posta la durata dell’affidamento di 36 mesi salvo proroga, data la natura di somministrazione a tempo indeterminato, si invita a confermare che la durata minima dei singoli ordini di staff leasing sia di 36 mesi. 2- Art. 9 e 30 del capitolato di gara. In merito all’inclusione, all’interno della tariffa, delle visite mediche, addestramento e formazione specifica salute e sicurezza si rappresenta che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell`organico dell`utilizzatore ai fini dell`applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L`utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: - Sorveglianza sanitaria - Formazione: Specifica - Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni summenzionate, si invita a conferma quanto indicato dalla scrivente società.

    Domanda del: 24/06/2024 aggiornata il 24/06/2024
  • 1- Si conferma che la durata minima del singolo ordine di staff leasing sarà di 36 mesi, salvo diversa pattuizione in sede di stipula contrattuale.

    2- Si rimanda alla risposta precedente.

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