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Chiarimento

  • 1) In ordine all’indicazione degli elementi facenti parte del costo del lavoro, si puntualizza che l’irap è un’imposta a carico dell’impresa utilizzatrice e, pertanto, non può essere inclusa nel costo dell’ApL. 2) Dalla lettura organica della documentazione della gara si evidenziano le seguenti criticità: Costruzione del costo del lavoro per la somministrazione non in linea con le indicazioni normative del CCNL per le agenzie per il lavoro del 2019 (art. 30), per cui il costo orario indicato risulta essere più alto; tale costo del lavoro “errato in eccesso” indicato nella documentazione di gara porta alcune APL a modificare artatamente il costo del lavoro in fattura allineandolo a quello indicato da codesta spett.le S.A., con un effetto diretto sulla marginalità proposta che sarà dunque estremamente bassa, in quanto il sovraccosto suddetto compensa la riduzione del margine. Questo inoltre non consente alla S.A. di determinare correttamente la marginalità corrisposta e dunque la spesa, impattando su costo del lavoro (non soggetto ad imposte) e base imponibile (IVA 22%). L’effetto indiretto di quanto al punto 1 si avrà nella valutazione dell’offerta economica. La necessità da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una triplice esigenza:  salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati;  acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione;  consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. In tal senso, si è espressa anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratto Pubblici (Parere n. 56 dell’ 11 marzo 2010) che ha considerato illegittimo, in quanto non conforme ai principi in materia di contratti pubblici, l’operato di una stazione appaltante, che non avendo determinato in modo corretto il costo del lavoro, ha assegnato il servizio di somministrazione sulla base del solo margine d’intermediazione: “la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul cd. “margine di agenzia”, giungendo paradossalmente a premiare l’agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioè, del “costo del lavoro” e del “margine di agenzia”) più alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa”.

    Domanda del: 24/06/2024 aggiornata il 24/06/2024
  • 1- Si prende atto della puntualizzazione, e si rimanda alla risposta precedente.

    2- Si veda risposta precedente.

     

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