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Chiarimento

  •  1) Con riferimento alla previsione del capitolato secondo cui “Il corrispettivo si intenderà compensativo (…) dell’assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all’ente in cui prestano servizio”, si chiede conferma che tale disposizione non troverà applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all’Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 del D. Lgs. 81/2015 “L`utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che l’eventuale responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria, ivi compresa la copertura assicurativa menzionata, si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell`aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.

    2) In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l`automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina.

    3) Con riferimento alle visite mediche e agli accertamenti preliminari all’assunzione, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell`impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell`art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che la sorveglianza sanitaria, comprese eventuali visite preassuntive, saranno onere in capo a codesto ente come previsto ex lege.

    4)Con riferimento agli oneri in materia di formazione sulla sicurezza si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice e che, pertanto, sarà demandata all’Agenzia la sola formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”. Si chiede inoltre di confermare che anche l`addestramento, quale complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro, che ai sensi dell`art. 37 co. 5 D.Lgs. 81/2008 “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”, sia onere in capo a codesta stazione appaltante.

     

    Domanda del: 24/06/2024 aggiornata il 24/06/2024
  • 1- Si conferma quanto disposto, e citato nel quesito, dal D.Lgs. 81/2015.

    2- Si conferma quanto disposto e citato nel quesito, dal D.Lgs. 81/2015 e CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro.

    3- Si conferma quanto disposto, e citato nel quesito, dal CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro e dal d.lgs. 276/2003.

    4- Si conferma quanto disposto, e citato nel quesito, dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 81/2015.

     

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