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Chiarimento

  • 1. Considerato che nel Disciplinare di gara, a pag. 28, è indicato che i costi della manodopera non sono ribassabili e si rimanda all’ Art 3. Tab 1 per cui l’importo di tali costi viene quantificato in Euro 2.140.126,56, chiediamo di precisare se nel format di offerta economica che richiede l`esplicitazione dei costi manodopera, sia necessario confermare l`importo indicato a pag. 28 del Disciplinare di gara o se è richiesto di esprimere la stima dei costi della manodopera relativi al personale di Agenzia per l`esecuzione del servizio. 2. Si segnala che nel costo orario lordo su cui applicare l’aggio offerto, a pag 4 del CSA, viene indicata inclusa anche la voce di costo “Irap”. Tale voce di costo non può essere inclusa nella tariffa in quanto di competenza esclusiva dell’azienda utilizzatrice e non viene quindi versata dall’ Agenzia. 

    Domanda del: 24/06/2024 aggiornata il 24/06/2024
  • 1. Nel calcolo del costo presunto del lavoro la S.A. ha correttamente applicato quanto stabilito dal vigente Codice degli Appalti che impone alla S.A. di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera sulla base di “apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.” (cfr. art 41, commi 13 e 14 del D.Lgs 36/2023). Infatti, come già specificato nell’art. 3 del Bando-Disciplinare di gare e nell’art. 3 del C.S.A., il costo presunto del lavoro è stato necessariamente calcolato sulla base delle del costo orario del personale dipendente degli Enti che operano nell’ambito dei progetti presentati dagli Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari che applicano il CCNL relativo al personale del comparto UNEBA triennio 2017-2019, elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale costo del lavoro, ai sensi della citata normativa, non è soggetto a ribasso (come indicato nel Disciplinare e nel C.S.A): la ratio legis di tali disposizioni normative è, ovviamente, quella di evitare penalizzazioni per la manodopera in sede di stipula dei contratti di appalto. Tuttavia la S.A. ha specificato nell’art. 15 del Disciplinare di gara che in sede di offerta economica l’O.E., obbligato ad esplicitare i costi della manodopera, potrà indicare dei costi del lavoro inferiori a quelli stimati della S.A., ma tali costi saranno soggetti a richiesta di chiarimenti da parte della S.A. al fine di verificare il rispetto delle garanzie contrattuali di cui al CCNL di riferimento nella procedura di gara (CCNL UNEBA). Pertanto, ove i costi indicati dall’O.E. siano inferiori a quelli indicati dalla stazione S.A., lo stesso O.E.  dovrà essere chiamato a giustificarli. Se i giustificativi saranno accolti, vi sarà l’aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrenteAd abundantiam si ribadisce che i costi della manodopera da dichiarare in sede di offerta economica non sono quelli sostenuti per il servizio di somministrazione di manodopera, comprensivo di quello di ricerca e selezione, ma quelli del personale da somministrare.

    2.I costi orari indicati nel capitolato sono stati desunti dal decreto direttoriale 160 del 15 maggio 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisamente nella tabella dei costi relativi al CSC 20101 UNEBA, fermo quanto previsto dalla normativa vigente sul costo del lavoro.

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