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Chiarimento

  • Spett.le Ente, in merito alla presente procedura di gara, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. Sulla salute e sicurezza. Si segnala che con il contratto di somministrazione di lavoro, a differenza dell’appalto, l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire lavoratori in somministrazione all’Utilizzatore, senza essere presente sul luogo di lavoro e senza svolgere alcun servizio all’interno dei sui locali. Con il contratto di somministrazione, il lavoratore è computato nell`organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015) e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si segnala quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. Su TEP e costo del lavoro Con riferimento al CCNL UNEBA da voi utilizzato, chiediamo cortese conferma che il TEP (trattamento economico progressivo) venga effettivamente applicato e contribuisca alla definizione finale del costo del lavoro. Nel caso in cui quanto sopra sia confermato, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, richiediamo cortesemente di specificare l’anzianità delle clausole sociale elencate al quesito 1. Cordialmente.

    Domanda del: 12/06/2024 aggiornata il 12/06/2024
  • Si conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’utilizzatore tutti gli altri obblighi esposti. Si comunica che il TEP (trattamento economico progressivo) NON viene effettivamente applicato dall’ente utilizzatore, fermo restando l’adozione del CCNL UNEBA attualmente vigente. Si specifica inoltre che l’anzianità delle clausole sociali indicate al quesito n°1, riguardante i n°22 lavoratori utilizzati dall’ente con contratto di somministrazione a tempo determinato, è inferiore in tutti i casi, alla data odierna, ai 24 mesi di anzianità.
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