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Chiarimento

  • Buongiorno, per la procedura in oggetto si formulano i seguenti chiarimenti: 1. Si riscontra una incongruenza tra il valore annuo a base d’asta stimato in € 109.150,00 ed il costo del personale stimato dalla S.A. in € 150.000,00 annui che, come chiarito nell’art.17 del disciplinare di gara, non è ribassabile; da tale previsione si evince che, al lordo del ribasso da effettuare, l’appalto risulterebbe già in perdita. 2. Si chiede di confermare che l’indicazione del possesso della certificazione Iso 27001 debba avvenire all’interno dell’offerta economica (come da modello allegato) e non all’interno dell’offerta progettuale in quanto oggetto di valutazione al punto 7 (punti 3). 3. Il disciplinare di gara a pag. 27, art.17, prevede che “È richiesta l’indicazione dell’aggio (in eventuale riduzione su quello del 13% valutato dalla S.A.) in relazione ai servizi analoghi, che, in ogni caso non concorre alla formazione dell’offerta economica e non è oggetto di valutazione”; si chiede di confermare tale assunto in quanto non previsto nel modulo di offerta economica. 4. Si riscontra una incongruenza tra i criteri di valutazione dell’art. 18.1 del disciplinare ed il dettaglio per singolo criterio, in particolare il criterio 2 di pagina 29. 5. Dati economici relativi alle entrate oggetto di affidamento: • Numero concessioni occupazione suolo ed esposizione pubblicitarie attive (o altre forme di occupazione/esposizione) al 01/01/2024 e relativo imponibile; • Importo incassato, distinto per singole voci, nell’ultimo triennio; • Eventuale carico coattivo pregresso e numero atti da portare in riscossione coattiva per entrate già definite. 6. Ultima annualità accertata per le entrate oggetto di affidamento. 7. Software in uso all’Ente per la gestione del servizio. 8. Gli oneri di riscossione di cui al comma 803 dell’art.1 L. 160/2019 posti a carico del contribuente, se riscossi, restano di competenza del concessionario sia per l’attività principale che per i servizi accessori? 9. Si chiede di chiarire l’inciso dell’art.3 del Capitolato d’oneri: “Tutte le spese postali saranno anticipate dal concessionario con costo a carico dell`Ente che, costituendo un mero rimborso di spese sostenute in nome e per conto dell’Ente, non contribuiscono a determinare il valore del contratto. Il concessionario è comunque tenuto ad emettere fattura per le prestazioni effettuate e per le spese di notifica.” Poiché trattasi di affidamento in concessione, si chiede di chiarire quali spese postali sono a carico dell’Ente, se solo quelle relative agli avvisi di accertamento o anche quelle relative agli atti delle procedure coattive/esecutive. 10. La Ditta aggiudicataria è autorizzata a portare a compimento, anche dopo la scadenza del contratto, le attività di riscossione sulle liste prodotte e/o consegnate in vigenza di contratto percependo gli aggi offerti in sede di gara? Distinti saluti

    Domanda del: 05/04/2024 aggiornata il 05/04/2024
  • 1. Il costo del personale stimato dalla S.A. è di 150.000 euro per tutta la durata contrattuale e non annui come erroneamente indicato nel disciplinare, tuttavia si rappresenta che il reale costo del personale ed il CCNL applicato devono essere dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

    2.Si conferma, come stabilito nel disciplinare e nella risposta ad un quesito precedente, che il possesso della certificazione deve essere inserito nella busta economica.

    3. La previsione nel modello di offerta del testo: 
    dichiara inoltre di offrire 

    l’aggio del_________________% (in cifre) dicesi_______________________________________ (in lettere) in relazione ai servizi analoghi
    è da intendersi relativa a l’aggio sui servizi analoghi, così come, tra l’altro, precisato nella nota n.5 a pié di pagina del modello stesso.

    4. I criteri di valutazione corretti sono quelli inseriti nella tabella a pag. 28. 
    Con riferimento ai criteri motivazionali, si precisa quanto segue. 
    Il criterio erroneamente indicato come “CRITERIO 2 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO”, è da riferirsi al criterio di valutazione 3 “INIZIATIVE E PROGETTI DI RECUPERO DELL’EVASIONE”; pertanto “Saranno valutate positivamente modalità di gestione del servizio che limitino al massimo il coinvolgimento del personale dell’Ente nella gestione del tributo”, è da intendersi con riferimento alle attività di accertamento e recupero dell’evasione.
    A pag 30 testo “CRITERIO 3” è da intendersi un refuso, il testo corretto è “CRITERIO 2”.

    5. Il quesito richiesto non è attinente agli atti di gara pertanto non è possibile integrare la documentazione, tuttavia tra gli atti di gara è stata pubblicata la “Relazione illustrativa” dalla quale è possibile trarre delle informazioni utili per la corretta formulazione dell’offerta.

    6. L’ultima annualità oggetto di accertamento è il 2020.

    7. L’ente non utilizza un software specifico per la gestione del servizio.

    8. Si conferma che gli oneri di riscossione resteranno di competenza del concessionario.

    9. Trattandosi di concessione le spese sono a carico del concessionario, in caso di certificazione di inesigibilità è previsto il ristoro delle spese sostenute secondo le modalità previste dalla legge. Con riferimento alle spese postali, trattandosi di un mero rimborso di spese sostenute queste ultime non concorrono alla determinazione del valore del contratto di cui al D.lgs. 36/2023.

    10. Si conferma che la ditta aggiudicataria è autorizzata a portare a compimento, anche dopo la scadenza del contratto, le attività di riscossione sulle liste prodotte e/o consegnate in vigenza di contratto percependo gli aggi offerti in sede di gara.

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